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Norme per la regolamentazione e promozione dell'Agricoltura biologica e della produzione integrata. 1 |
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Estratto dalla Legge Provinciale del 30/04/91 n. 12 e del 14/12/99 n.10
Titolo III
Produzione integrata
Articolo 15
Finalità
- La produzione integrata è un sistema di coltivazione che consente una produzione rispettosa dell'ambiente e del consumatore, che utilizzi tutti i fattori positivi naturali per ottenere ed offrire prodotti agricoli di buona qualità, sia nell'aspetto che nella sostanza, con il minor impiego possibile di fitofarmaci.
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Articolo 16
Gruppi di lavoro per la produzione integrata
- Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, che vengono estese anche alla zootecnica, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro o di associazioni o enti qualificati nel settore.
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Articolo 17
Istituzione della commissione provinciale
per la produzione integrata
- Per garantire la funzionalità tecnico-scientifica ed operativa degli interventi previsti dalla presente legge, è istituita la commissione provinciale per la produzione integrata.
- "Ai programmi per la produzione integrata possono partecipare i titolari delle aziende agricole che sono in possesso dei requisiti previsti dagli statuti dei gruppi di lavoro."
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Articolo 23:
Concessione del marchio di protezione
- Per quella parte di prodotti ottenuti rispettando tutte le relative direttive dall'inizio dell'annata agraria fino alla commercialiazzazione l'impresa commerciale ha il diritto di utilizzare la denominazione dei prodotti controllati di produzione integrata.
- Detto marchio di protezione assicura che nella produzione nello stoccaggio e nella commercializzazione:
a) le direttive e norme elaborate dai gruppi di lavoro sono state approvate dalla Giunta provinciale.
b) nella fase di produzione, stoccaggio e confezionamento sono stati effettuati appositi controlli dei funzionari incaricati dell'ispettorato per l'agricoltura e dei gruppi di lavoro e sono stati prelevati a sondaggio campioni da analizzare.
- Le aziende agricole produttrici e le imprese di commercializzazione rispondono della denominazione "prodotto controllato di produzione integrata " e rispondono di eventuali danni che possono derivare indipendentemente dall'esecuzione dei controlli.
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Note:
1 Il 23.01.98 la 2^° Commissione legislativa ha approvato il disegno di legge n. 13/97 per la regolamentazione dell'agricoltura biologica. ^
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